Testo unico
D.lgs. 81/08: Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (anche la vecchia 626), succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
L’art. 37 del suddetto decreto, al comma 1, impone al Datore di Lavoro l’obbligo di assicurare, a tutti i lavoratori una adeguata, FORMAZIONE in materia di salute e sicurezza.
I lavoratori, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08, hanno quindi, il diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Tale diritto costituisce anche un obbligo per gli stessi lavoratori (art. 20).
Accordo Stato-Regioni in materia di formazione dei lavoratori
Il comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato-Regioni) entrato in vigore l’11 gennaio 2012.
Nel caso specifico della scuola, che rientra tra le attività classificate a “Rischio MEDIO”, il suddetto accordo sancisce L’OBBLIGO di garantire, a tutto il personale, corsi di formazione della durata di 12 ore, suddivisi in 4 ore di Formazione generale ed 8 ore di Formazione specifica per mansione, ed assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Per i lavoratori individuati come preposti è prevista obbligatoriamente una Formazione Particolare Aggiuntiva della durata di 8 ore.
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