SIAMO…
Uno dei nuclei territoriali
dell’Agenzia Nazionale per
lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica, messa in
cantiere dalla Finanziaria
2007 e chiamata a coniugare
la nuova dimensione degli
IRRE, gli Istituti Regionali
di Ricerca Educativa.
Ad una gestione
commissariale è attualmente
affidato il compito di
esplorare i nuovi orizzonti
organizzativi.
Legge 27 dicembre 2006, n.
296 (artt. 610/611)
610. Allo
scopo di sostenere
l'autonomia delle
istituzioni scolastiche
nella dimensione dell'Unione
europea ed i processi di
innovazione e di ricerca
educativa delle medesime
istituzioni, nonche' per
favorirne l'interazione con
il territorio, e' istituita,
presso il Ministero della
pubblica istruzione, ai
sensi degli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, la
"Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell'Autonomia
Scolastica", di seguito
denominata "Agenzia", avente
sede a Firenze, articolata,
anche a livello periferico,
in nuclei allocati presso
gli uffici scolastici
regionali ed in raccordo con
questi ultimi, con le
seguenti funzioni:
a) ricerca
educativa e consulenza
pedagogico-didattica;
b) formazione
e aggiornamento del
personale della scuola;
c)
attivazione di servizi di
documentazione pedagogica,
didattica e di ricerca e
sperimentazione;
d)
partecipazione alle
iniziative internazionali
nelle materie di competenza;
e)
collaborazione alla
realizzazione delle misure
di sistema nazionali in
materia di istruzione per
gli adulti e di istruzione e
formazione tecnica
superiore;
f)
collaborazione con le
regioni e gli enti locali.
611.
L'organizzazione
dell'Agenzia, con
articolazione centrale
eperiferica, è definita con
regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
L'Agenzia subentra nelle
funzioni e nei compiti
attualmente svolti dagli
Istituti regionali di
ricerca educativa (IRRE)
e dall'Istituto nazionale di
documentazione per
l'innovazione e la ricerca
educativa (INDIRE), che sono
contestualmente soppressi.
Al fine di assicurare
l'avvio delle attivita'
dell'Agenzia, e in attesa
della costituzione degli
organi previsti dagli
articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina
uno o piu' commissari
straordinari. Con il
regolamento di cui al
presente comma e'
individuata la dotazione
organica del personale
dell'Agenzia e delle sue
articolazioni territoriali
nel limite complessivo del
50 per cento dei contingenti
di personale gia' previsti
per l'INDIRE e per gli IRRE,
che in fase di prima
attuazione, per il periodo
contrattuale in corso,
conserva il trattamento
giuridico ed economico in
godimento. Il predetto
regolamento disciplina,
altresi', le modalita' di
stabilizzazione, attraverso
prove selettive, dei
rapporti di lavoro esistenti
anche a titolo precario,
purche' costituite mediante
procedure selettive di
natura concorsuale.
L’Atto di indirizzo del
Ministro della Pubblica
Istruzione, Giuseppe
Fioroni, (10 luglio 2007)
sottende la
valorizzazione del
patrimonio IRRE a livello di
competenze progettuali
maturate, a livello di buone
prassi attivate, come
capacità di integrazione con
le scuole e con le altre
istituzioni, ma anche come
opportunità di sviluppo
professionale per i docenti,
occasione di crescita del
sistema scuola regionale,
opportunità di promozione
culturale del territorio.
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