Guida
1. IL SUPERBONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICACol duplice obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile, il Decreto Rilancio eleva al 110% le aliquote delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la messa in sicurezza antisismica (sismabonus) degli edifici, con specifiche limitazioni.Gli interventi di riqualificazione energetica, capaci di conseguire un significativo incremento della prestazione energetica, e quelli di messa in sicurezza antisismica possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da IACP comunque denominati).L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case, sia unifamiliari, villette a schiera, che unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l’ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari.Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente può scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta d pari importo e utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.In alternativa, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che effettua gli interventi, che recupera un credito di imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.
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