Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, costituisce uno dei punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza, basata sulla condivisione, da parte di tutti i lavoratori, degli obiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto o designato, secondo le situazioni, tra i dipendenti o le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Il Datore di Lavoro. prende atto della nomina, e, come previsto dal D.Lgs. 81/08, provvede alla sua formazione (se non è già stata effettuata con le modalità previste dall’art. 37 del suddetto D.Lgs), attraverso un corso di formazione obbligatorio di almeno 32 ore.
Per l’R.L.S. è previsto, inoltre, un aggiornamento periodico di almeno 8 ore all’anno.
Il R.L.S. nella scuola, rappresenta formalmente solo il personale docente e non docente, non gli allievi, anche se in alcune attività questi sono equiparati ai lavoratori. Egli può farsi portavoce, tuttavia, anche dei problemi attinenti alla sicurezza degli studenti.
Attraverso la persona del R.L.S., i lavoratori intervengono attivamente, e non solo per controllare il rispetto della normativa di sicurezza, ma anche per avanzare proposte e suggerimenti.
Il rappresentante per la sicurezza:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione, alla verifica della prevenzione nella scuola
è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
partecipa alla riunione periodica;
fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
avverte il Datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che, le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro, e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.